![]() |
Guardie venatorie volontarie e legislazione
Vigilanza venatoria e A.T.C. BR/A
Controllo bruciatura delle stoppie
Guardie venatorie volontarie e legislazione
La figura protagonista di questa sessione si presenta complessa ed a tratti contraddittoria: un cacciatore che deve controllare, ed eventualmente sanzionare, altri cacciatori. E’ superfluo sottolineare quanto sia importante definire questo ruolo non solo nell’ambito del mondo venatorio, ma anche nei confronti dell’opinione pubblica.
L’art. 27 della Legge Statale n° 157/92 recante la disciplina della caccia affida la vigilanza sull’applicazione delle norme in materia venatoria oltre che agli agenti dipendenti degli Enti Locali delegati dalle regioni anche:
“……………….. alle guardie venatorie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientali nazionali presenti nel Comitato Tecnico – Faunistico – Venatorio Nazionale e a quelle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal MAF, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata, ai sensi del testo Unico di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773”.
Anche la Legge Regionale n° 27/98 prevede e consente alle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale di costituire un corpo di vigilanza volontaria per la salvaguardia dell’ambiente, della fauna e per il servizio antibracconaggio, ma il testo della Legge, dal semplice enunciato, si rivela di difficile recepimento nei fatti, a causa di alcuni punti poco chiari della normativa, che possono generare interpretazioni difformi e talvolta contraddittorie e, per altro verso, in conseguenza della scarsissima divulgazione delle direttive interpretative ed applicative, indirizzate a coloro che sono chiamati al difficile compito di concretizzare spirito e lettera della riforma legislativa.
La Regione Puglia con il Regolamento Regionale n° 3/99, sancisce che “la vigilanza venatoria nell’A.T.C. è svolta, oltre che dagli agenti dipendenti dall’Amministrazione provinciale, dalle guardie volontarie”; con il Regolamento Regionale n° 3/2000, sancisce che “il numero delle guardie venatorie volontarie unitamente agli agenti della Provincia dovrà garantire un operatore di vigilanza per ogni 4.000 Ha di territorio agro – silvo – pastorale della provincia di appartenenza.
Dato l’esiguo numero degli Agenti Faunistici dipendenti dall’Amministrazione provinciale che non permette l’ottimale realizzazione dei compiti ad essi assegnati, si è reso necessario l’utilizzo dell’istituto del volontariato.
Pertanto il Comitato di Gestione dell’A.T.C. BR/A al fine di raggiungere gli scopi assegnatigli dalla legge, ritenne opportuno, nel maggio 1998, dopo numerosi incontri con i responsabili provinciali delle Associazioni Venatorie, coinvolgere attivamente nelle varie attività organizzate dal Comitato di Gestione dell’A.T.C., anche le Guardie Venatorie Volontarie appartenenti alle Associazioni Venatorie ed a quelle Ambientaliste.
A tal fine, emerse in modo evidente, la necessità che le guardie venatorie volontarie (d’ora in poi gg.vv.vv.) avessero una buona preparazione, non solo affinché non uscissero mortificate in occasione di missioni di supporto al personale degli organi competenti in materia, ma soprattutto per evitare che i cacciatori sottoposti a controllo potessero rischiare di diventare vittime della scarsa preparazione dei loro stessi controllori.
Da qui la promozione nel luglio 1998 di un corso di aggiornamento, che avvalendosi di un corpo di relatori rappresentante la migliore espressione della cultura faunistico – ambientale e venatoria della provincia, avesse il compito di assicurare, attraverso una serie di incontri – studio, quegli elementi di conoscenza minimi e necessari sulla applicazione della nuova normativa, necessari ad affrontare con serenità e padronanza il complesso panorama della legislazione venatoria.
Alla fine del Corso a tutte le gg.vv.vv. partecipanti è stato rilasciato un Attestato di frequenza, così come previsto dalla vigente normativa.
Il personale di vigilanza volontaria venatoria è senza dubbio un patrimonio importante del Comitato di Gestione del nostro Ambito Territoriale di Caccia ed encomiabile è l’attività svolta sulla fauna selvatica e sul territorio.
In pratica le gg.vv.vv. hanno coadiuvato il Comitato di Gestione nelle seguenti attività:
· Immissioni di selvaggina;
· Censimenti della fauna (lepri);
· Attività antibracconaggio;
· Controllo bruciatura delle stoppie;
· Monitoraggio degli habitat in stato di degrado.
Durante le immissioni di selvaggina le guardie venatorie assistono alle operazioni di lancio dando un valido contributo nella liberazione dei selvatici e, ove necessario, provvedono ad allontanare i soggetti non autorizzati a presenziare al lancio per evitare facili divulgazioni di notizie circa le zone oggetto dell’immissione.
![]() |
ATTIVITA’ DELLE GG.VV.VV. DURANTE LE IMMISSIONI DI SELVAGGINA
Dal 1997 l’A.T.C. BR/A, con il coordinamento e la supervisione della Direzione Tecnica, avvalendosi della collaborazione delle guardie venatorie volontarie, effettua annualmente la ricognizione della consistenza faunistica stanziale (lepri) con il metodo dei “Line – Transect Censuses” , ovvero censimenti notturni su percorsi lineari.
Il bracconaggio consiste nell’uccisione e/o cattura di animali selvatici in violazione delle norme vigenti e viene praticato da due categorie di soggetti : bracconieri generici che violano la legge e bracconieri specialisti che operano per interessi economici.
La tipologia delle violazioni è varia, si va dalla caccia in periodo di chiusura della stagione venatoria a quella senza licenza e porto d’armi, dalla caccia nei Parchi e nelle Oasi a quella con mezzi non consentiti e verso specie protette.
I mezzi utilizzati per praticare il bracconaggio sono diversi: reti, archetti, vischio, tagliole, richiami acustici elettromagnetici.
Nel nostro territorio il bracconaggio è un fenomeno presente in molte zone, motivo per il quale si è resa necessaria una presenza continuativa della vigilanza venatoria, ed a tal fine la Direzione Tecnica dell’A.T.C. BR/A, ha provveduto all’elaborazione di un puntuale e meticoloso programma di servizi di vigilanza venatoria, che sono stati espletati con successo, poiché numerosi sono stati i verbali redatti per illeciti venatori e tante trappole ed apparecchi acustici sono stati sequestrati, come da allegati fotografici che seguono.
![]() |
![]() |
MEZZI UTILIZZATI DAI BRACCONIERI SEQUESTRATI DALLE GG.VV.VV. |
L’art. 41 della Legge Regionale n° 27/98, al comma 1, sancisce che “nei territori della Regione Puglia, dal 1° marzo al 30 settembre, è vietato bruciare nei campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe di prato e le erbe palustri ed infestanti, anche gli incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e ferrovie”.
L’attività di sorveglianza delle guardie venatorie volontarie, anche nella fattispecie, ha portato ad elevare numerosi verbali.
I costi effettivi sostenuti dall’A.T.C. BR/A per il servizio svolto dal corpo delle gg.vv.vv. possono ritenersi estremamente bassi rispetto ai benefici che il servizio ha portato.
Nella Tabella che segue vengono riportati in dettaglio i costi sostenuti dal 1998 al 2004 per incentivare il servizio di vigilanza venatoria.
ANNO |
N° ORE DI SERVIZIO |
N° GG.VV.VV. |
IMPORTO |
1998 |
1.676 |
14 |
€. 8.669,91 |
1999 |
2.568 |
13 |
€. 13.265,63 |
2000 |
3.013 |
13 |
€. 15.549,48 |
2001 |
2.738 |
10 |
€. 14.130,26 |
2002 |
3.787 |
14 |
€. 19.540,00 |
2003 |
4.340 |
14 |
€. 22.395,97 |
2004 |
2.384 |
14 |
€. 12.301,00 |
TOTALE |
20.506 |
|
€. 105.852,25 |
TAB. 1 – COSTI DELLA VIGILANZA VENATORIA
Sull’argomento, preme sottolineare la necessità che l’Amministrazione Provinciale si adoperi quanto prima affinché assolva i propri compiti istituzionali di coordinamento della vigilanza venatoria volontaria, così come previsto all’art. 44 comma 10 della Legge Regionale 13 agosto 1998, n° 27 e dal Regolamento Regionale 28 dicembre 2000, n° 3.