Ambito Territoriale di Caccia BR/A

Viale della Libertà n. 23
72019 - S. Vito dei Normanni (BR)
C.F.: 91019980746

Tel.: 0831/575022 - 0831/982991 - Fax: 0831/575022
c/c postale 10206720
E.mail:
atcbra@pec.it - atcbra@libero.it

   
  L'ATC BR/A La gestione dei predatori  
  Il Territorio Provinciale I miglioramenti ambientali  
  Le immissioni di selvaggina Le Stoppie  

 

 

IL REGOLAMENTO INTERNO

 

Art. 1 - Natura giuridica e sede

Art. 2 - Scopi e finalità

Art. 3 - Organi dell’A.T.C.

Art. 4 - Assemblea di Zona: Composizione, Durata, Poteri e Validità

Art. 5 - Comitato di gestione: Poteri, Cariche e Decadenza

Art. 6 - Comitato di gestione: Convocazione, Verbali e Deliberazioni

Art. 7 - Il Presidente

Art. 8 - Il Vicepresidente

Art. 9 - Il Direttore Tecnico

Art. 10 - Il Segretario Amministrativo

Art. 11 - Il Tesoriere

Art. 12 - Il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori

Art. 13 - Esercizio Finanziario e Bilanci

Art. 14 - Forniture: Procedure e Disposizioni Generali

Art. 15 - Quote, Introiti e Ordinativi di Pagamento

Art. 16 - Organismi Settoriali

Art. 17 - Regolamenti Settoriali

Art. 18 - Riparto del Patrimonio Sociale in caso di scioglimento dell’A.T.C. BR/A

Art. 19 - Norme Finali

 

 

In attuazione del Regolamento Regionale del 5 agosto 1999 n. 3 art. 4, comma 13 il presente Regolamento Interno (R. I.) stabilisce modalità e criteri di gestione contabile, incarichi e mansioni dei componenti del Comitato di Gestione (C. di G.) dell’unico Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Brindisi.

 

Art. 1 - Natura giuridica e sede

E’ costituito ai sensi delle norme di cui agli artt. 10 e 14 della Legge Statale n. 157/92 e all’art. 14 della Legge Regionale n. 27/98 e del Regolamento Regionale n. 3/99, un Ambito Territoriale di Caccia, senza scopo di lucro, per la gestione faunistico venatoria e ambientale dei territori, destinati alla caccia programmata, ricadenti nel territorio di competenza della provincia di Brindisi, successivamente denominato A.T.C. BR/A, così come denominato e perimetrato dal Piano Faunistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 405 del 07 luglio 1999.

Il territorio comprende la superficie agro silvo pastorale dell’A.T.C. BR/A ed è delimitato dai seguenti confini:

·        Confina a Nord: Provincia di Bari;

·        Confina ad Est: Mare Adriatico;

·        Confina a Sud: Provincia di Lecce;

·        Confina ad Ovest: Provincia di Taranto.

L’A.T.C. BR/A, con Codice Fiscale n. 91019980746, ha sede provvisoria in S. Vito dei Normanni in viale della Libertà n. 23, ai sensi dell'art. 3 comma 15 del Regolamento Regionale n. 3/99, ed ha Casella Postale n. 416; ha Conto Corrente Postale n. 10206720 e Conto Corrente presso il SANPAOLO Banco di Napoli n. 8836.

 

Art. 2 - Scopi e finalità

(ex art. 1 Bozza R.I. C. di G. redatto dalla Regione Puglia).

Ai sensi dell’art. 5 del R. R. n. 3/99, all’A.T.C. BR/A spetta ogni attività inerente la tutela e la conservazione del territorio e dell’ambiente al fine di promuovere gli interessi della cultura in materia venatoria, ambientale ed agricola, anche mediante la realizzazione di progetti, soprattutto nel settore agricolo e forestale.

 

Art. 3 - Organi dell’A.T.C.

Sono organi dell’A.T.C. BR/A:

a)      L’Assemblea dei soggetti previsti dall’art. 7 del R.R. n. 3/99;

b)      Il Comitato di Gestione;

c)      Il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 4 - Assemblea di Zona: Composizione, Durata, Poteri e Validità

1.      L’Assemblea è composta dai soggetti appartenenti a tutte le categorie indicate all’art. 7 del R. R. n. 3/99.

2.      L’Assemblea, ai sensi dell’art. 7 del R. R. n. 3/99 si riunisce almeno due volte l’anno, una prima volta in Settembre per conoscere il programma di interventi annuali da attuare sul territorio, una seconda volta in Febbraio per dare una valutazione sull’andamento della gestione.

3.      L’Assemblea viene convocata, previa delibera del C. di G., a mezzo di avviso pubblico da affiggere almeno 15 gg. prima della riunione.

4.      L’Assemblea può riunirsi anche fuori della sede sociale, purché nel territorio di competenza dell’A.T.C. BR/A.

5.      L’Assemblea è presieduta da uno dei soci convenuti ed eletto contestualmente dalla stessa.

6.      Il Segretario Amministrativo dell’A.T.C. BR/A espleterà le funzioni di Segretario nell’Assemblea e provvederà a redigere verbale su quanto emerso durante i lavori assembleari.

7.      Copia dei verbali delle assemblee deve essere trasmesso all’Amministrazione Provinciale Competente entro 30 gg. dalla fine dei lavori delle stesse.

8.      Le Assemblee sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti.

9.      L’Assemblea degli aventi diritto può dare pareri o indicazioni, non vincolanti, sulla gestione dell’A.T.C. BR/A.

 

Art. 5 - Comitato di gestione: Poteri, Cariche e Decadenza

(ex art. 2 e 10 Bozza R.I. C. di G. redatto dalla Regione Puglia).

1.      Il C. di G. è munito dei poteri che la legge n. 157/92 e la vigente legislazione e normativa regionale in materia non demanda ad altri organi per la gestione faunistica e venatoria.

2.      Il C. di G. è composto, ai sensi del vigente R. R. n. 3/99 di n. 20 membri, di cui

a)      n. 6 rappresentanti dei cacciatori;

b)      n. 6 rappresentanti degli agricoltori;

c)      n. 4 rappresentanti degli ambientalisti;

d)      n. 3 rappresentanti dei Comuni;

e)      n. 1 rappresentante della Provincia.

3.      Il C. di G., entro 15 gg. dalla nomina, elegge a maggioranza ed a scrutinio segreto, nel suo seno ai sensi del vigente R. R. n. 3/99:

a)      Presidente,

b)      Vicepresidente;

c)      Direttore Tecnico;

d)      Segretario Amministrativo;

e)      Tesoriere.

4.      I componenti del C. di G. durano in carica, ai sensi del vigente R. R. n. 3/99, cinque anni e non possono essere rieletti per più di due volte consecutivamente.

5.      I componenti decaduti dalla carica vengono sostituiti dalla stessa associazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 4 comma 8 e dell’art. 5 comma 13 del R. R. n. 3/99 e per i motivi di seguito riportati:

a)      siano sostituiti dall’associazione o dall’ente che li ha designati;

b)      siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive del C. di G.;

c)      abbiano commesso gravi irregolarità amministrativo-contabili;

d)      abbiano perduto i requisiti richiesti dalla L. S. n. 157/92.

6.      Il C. di G. può essere sciolto dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Brindisi, sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale, per i seguenti motivi:

a)      gravi violazioni delle leggi vigenti, delle direttive regionali provinciali e/o del programma di intervento annuale di cui all’art. 5 comma 1 del R. R. n. 3/99;

b)      per mancata approvazione dei bilanci, nonché per irregolarità nella rendicontazione di cui all’art. 5 del R. R. n. 3/99.

7.      Il Presidente ed i componenti del C. di G. che rivestono cariche decadono da queste ultime in caso di approvazione di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 2/5 dei componenti assegnati, approvata con voto palese espresso dalla maggioranza assoluta (metà + 1) dei componenti assegnati. La mozione è messa in discussione non prima di 5 gg. e non oltre 30 dalla sua presentazione. Con la decadenza del Presidente decadono il Vice Presidente, il Direttore Tecnico, il Segretario Amministrativo ed il Tesoriere. Entro 30 gg. dalla decadenza di cui sopra il Comitato deve eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Tecnico, il Segretario Amministrativo ed il Tesoriere. La decadenza deve essere notificata entro 3 gg. dall’adozione del provvedimento dal consigliere più anziano e comunque da uno dei componenti l’A.T.C. BR/A alla Provincia, che provvede entro 5 gg. alla convocazione per la nomina delle suddette cariche sociali. Nelle more dell’elezione i componenti decaduti esercitano l’ordinaria amministrazione con esclusione di qualsiasi impegno patrimoniale.

8.      I componenti del C. di G. rispondono personalmente, ai sensi dell’art. 10 comma 5 del R. R. n. 3/99, di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nel bilancio preventivo.

Non sono responsabili, ai sensi del comma 6 dell’art. 10 del R. R. n. 3/99 delle obbligazioni di cui sopra i componenti assenti e quelli che in sede di approvazione abbiano espresso voto contrario e motivato.

9.      Ai componenti del C. di G. è garantita, secondo le norme vigenti, la visione di tutti gli atti di competenza dello stesso, previa richiesta di accesso.

   

Art. 6 - Comitato di gestione: Convocazione, Verbali e Deliberazioni.

(ex art. 11 Bozza R.I. C .di G. redatto dalla Regione Puglia).

1.      Il C. di G. viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ma non meno di una volta al mese.

2.      La convocazione viene fatta con avviso scritto, indicante il giorno, il luogo, l’ora e gli argomenti all’O.d.G., a mezzo raccomandata A.R. almeno 10 gg. prima della data fissata per l’adunanza. In caso di urgenza le convocazioni possono essere effettuate 48 ore prima a mezzo telegramma, fax o posta elettronica. Per i presenti può essere attuata l’autoconvocazione.

3.      Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/5 dei componenti, o su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori.

4.      Gli argomenti all’O.d.G. sono indicati anche qualora ne faccia richiesta scritta almeno 1/5 dei componenti.

5.      Almeno 4 giorni prima della riunione dovranno essere a disposizione dei componenti, presso la sede dell’A.T.C., i fascicoli inerenti gli argomenti all’O.d.G.

6.      Per ogni seduta del C. di G. viene redatto un verbale contenente le informazioni, le decisioni e le deliberazioni assunte.

Il verbale stilato dal Segretario dovrà essere sottoposto ad approvazione nella seduta corrente o successiva.

Le decisioni e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei votanti, con votazione, di regola palese, ma che può avvenire a scrutinio segreto qualora 1/3 dei presenti ne faccia richiesta.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti la votazione sarà ripetuta e qualora permanga la parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

7.      Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide:

a)      in prima convocazione se vi è la presenza dei 2/3 dei componenti in carica;

b)      in seconda convocazione se vi è la presenza della metà + 1 dei componenti in carica.

Dalla prima alla seconda convocazione devono trascorrere almeno 30 minuti.

 

Art. 7 - Il Presidente

(ex art. 3 Bozza R.I. C. di G. redatto dalla Regione Puglia).

1.      Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di Gestione anche nelle liti attive e passive ed è titolare della sottoscrizione di tutti gli atti.

2.      Il Presidente:

a)      Convoca il Comitato di Gestione (C. di G.), a norma del precedente art. 6, comma 1, e l’Assemblea di zona, iscrivendo gli argomenti all’O.d.G. .

b)      Presiede le adunanze del C. di G.;

c)      Presiede le gare d’appalto assistito dal Segretario Amministrativo e dal Direttore Tecnico e, ove necessario, dal Segretario Generale della Provincia.

d)      Firma la corrispondenza in partenza;

e)      Firma, con il Tesoriere, i mandati di pagamento nonché gli assegni bancari e postali;

f)        Redige unitamente al Segretario Amministrativo e al Tesoriere l’ipotesi del Bilancio di Previsione ed il conto consuntivo da sottoporre, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, ed all’approvazione del C. di G.;

g)      Esegue e fa eseguire le decisioni del C. di G.

h)      Sentito il C. di G. segnala all’Amministrazione provinciale le assenze consecutive ed ingiustificate, di cui all’art. 5 comma 13 del R. R. n°3/99, dei componenti il C. di G. per il seguito di competenza.

i)        Trasmette tutti gli atti deliberativi del C. di G. all’Amministrazione provinciale entro 15 giorni, salvo i termini previsti dal precitato R. R. n°3/99.

j)        Provvede a tutti gli altri atti previsti dalla presente normativa, dal R. R. n°3/99 e dalla L. R. n°27/98 nonché dalle determinazioni provinciali.

k)      A richiesta deve fornire ogni utile collaborazione all’Organo di revisione contabile.

3.      In caso di impedimento, anche temporaneo in fase di riunione, è sostituito dal Vicepresidente o in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal componente con maggiore anzianità di età.

4.      In caso di urgenza per eventi imprevedibili adotta le decisioni di competenza del C. di G., salvo ratifica nella riunione immediatamente successiva.

5.      Può delegare al Vice Presidente proprie specifiche funzioni.

6.      Nelle sedute del C. di G., in caso di mancanza del numero dei presenti necessario a deliberare, sentito il parere del Vicepresidente, Direttore Tecnico, Segretario Amministrativo, Tesoriere, può provvedere con un atto proprio presidenziale, alla delibera dei provvedimenti urgenti e successivamente portare gli stessi in ratifica nella successiva seduta del C. di G..

7.      L’A.T.C. BR/A richiede all’Amministrazione Provinciale competente, piani mensili finalizzati ad una vigilanza particolareggiata su aree specifiche, così come previsto dagli artt. 5 e 12 del R.R. n. 3/99; in caso di mancata disponibilità o impossibilità da parte della Provincia ad assicurare quanto richiesto, il Presidente, sentito il C. di G., può organizzare la vigilanza delle gg.vv.vv. indicate dalle associazioni presenti sul territorio. Per tale servizio sarà garantito un “rimborso spese carburante”, compatibilmente con le somme indicate in Bilancio Preventivo.

 

Art. 8 - Il Vicepresidente

(ex art. 4 Bozza R.I. C. di G. redatto dalla Regione Puglia).

1.      Sostituisce il Presidente nei compiti a questi attribuiti, in caso di sua assenza e/o impedimento.

2.      Allo stesso possono essere delegate dal Presidente e/o dal C. di G. specifiche funzioni proprie dei citati organi.

 

Art. 9 - Il Direttore Tecnico

(ex art. 5 Bozza R.I. C. di G. redatto dalla Regione Puglia).

1.      Il Direttore Tecnico esercita le seguenti funzioni:

a)      Predispone annualmente, entro il mese di luglio della relativa stagione venatoria, il Programma di Intervento sul territorio destinato a caccia programmata da sottoporre all’Assemblea di Zona per il prescritto parere ed alla Provincia per la presa d’atto;

b)      Promuove ed organizza annualmente le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica stanziale, programma gli interventi per i miglioramenti dell’habitat;

c)      Provvede all’attività di ripopolamento sulle indicazioni del Piano Faunistico – Venatorio regionale e con l’autorizzazione delle Province territorialmente competenti; inoltre, provvede a creare Strutture di Ambientamento per la fauna selvatica stanziale;

d)      Collabora, su richiesta della Provincia, alla gestione tecnica delle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione e centri pubblici di allevamento di fauna selvatica allo stato naturale, presenti all’interno dell’A.T.C. BR/A;

e)      Provvede all’individuazione e all’attribuzione di incentivi economici con le somme stanziate dall’art. 10 comma 3, lettera a) del R.R. n. 3/99, ai proprietari o ai conduttori dei fondi rustici che si impegnino in opere di miglioramento, ai fini faunistici, del loro territorio, nonché all’erogazione dei contributi in conto danni previsti dal citato articolo.

 

Art. 10 - Il Segretario Amministrativo

(ex art. 6 Bozza R.I. C. di G. redatto dalla Regione Puglia).

1.      Il Segretario Amministrativo provvede a predisporre ed a trasmettere agli enti interessati gli atti dell’A.T.C. secondo le direttive stabilite dal C. di G. ed a curare la corrispondenza.

2.      Provvede, congiuntamente al Tesoriere, alla redazione dei Bilanci di cui al comma 3 del seguente art. 13.

3.      E’ responsabile della tenuta del Libro degli iscritti dell’A.T.C. BR/A.

4.      Espleta i seguenti compiti assumendone la responsabilità istruttoria degli atti da sottoporre all’approvazione del C. di G.:

a)      Approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo;

b)      Trasmissione degli stessi unitamente al Programma di Interventi, entro 30 giorni dall’approvazione, alla Provincia;

c)      Compilazione della graduatoria degli ammessi e rilascio delle autorizzazioni;

d)      Redige i verbali del C. di G. e dell’Assemblea e ne cura la conservazione;

e)      E’ responsabile della tenuta del protocollo, dell’inventario dei beni patrimoniali dell’A.T.C. BR/A curandone l’aggiornamento;

f)        A richiesta deve fornire ogni utile collaborazione ai componenti del C. di G. ed all’organo di revisione contabile;

g)      Redige unitamente al Tesoriere e al Presidente l’ipotesi del Bilancio di Previsione ed il conto consuntivo da sottoporre, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, all’approvazione del C. di G.;

h)      Assiste il Presidente nel presiedere il C. di G. e le gare di appalto.

 

Art. 11 - Il Tesoriere

(ex art. 7 Bozza R.I. C. di G. redatto dalla Regione Puglia).

1.      Il Tesoriere esercita le seguenti funzioni:

a)      Cura la gestione contabile dell’A.T.C. BR/A di cui è responsabile ivi compresa la tenuta dei libri contabili;

b)      Controfirma con il Presidente i mandati di pagamento nonché gli assegni bancari e postali;

c)      Redige unitamente al Segretario Amministrativo e al Presidente l’ipotesi del Bilancio di Previsione ed il conto consuntivo da sottoporre, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, all’approvazione del C. di G.;

d)      Gestisce un fondo di economato di €. 1.000,00; tale fondo viene reintegrato con delibera Presidenziale da ratificare in C. di G.;

e)      Il Tesoriere deve segnalare al C. di G. ed ai Revisori dei Conti eventuali irregolarità di carattere contabile amministrativo.

 

Art. 12 - Il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori

1.      Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato e opera secondo quanto previsto dall’art. 11 del R. R. n° 3/99.

 

Art. 13 - Esercizio Finanziario e Bilanci

(ex art. 8 Bozza R.I. C. di G. redatto dalla Regione Puglia).

1.      L’Esercizio Finanziario va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2.      Il Fondo di dotazione finanziaria del C. di G. è quello previsto dall’art. 10 del R. R. n° 3/99 e così a seguito meglio riportato:

a)      Quote versate dai cacciatori;

b)      Contributi stanziati dalla Regione;

c)      Contributi stanziati dalla Provincia;

d)      Residui attivi dell’esercizio precedente;

e)      Introiti vari.

3.      Entro il 31 ottobre dell’anno in corso il C. di G. approva il Bilancio Preventivo (art. 5 comma 5 R. R. n° 3/99). Il termine di cui sopra è perentorio ed in caso di inottemperanza l’Amministrazione Provinciale, entro 30 gg. dal termine stabilito, provvede a nominare un Commissario ad acta per tale incombenza.

4.      Il Bilancio Preventivo dopo l’approvazione deve essere trasmesso all’Amministrazione Provinciale, unitamente al Programma di Interventi di cui al punto 1 comma 1 dell’art. 5 del R. R. n° 3/99.

5.      Nel Bilancio Preventivo deve essere prevista quale quota parte dell’intera entrata:

a)      Il 20% da destinare a interventi per migliorare la presenza faunistica e precisamente:

1.      Coltivazioni a perdere;

2.      Ripristino zone umide;

3.      Coltivazioni di siepi e cespugli;

4.      Fonti di abbeveraggio;

5.      Miglioramenti habitat in aree non inferiori a 10 Ha;

b)      Il 45% per l’acquisto della fauna selvatica oltre alla eventuale quota stanziata dalla regione con il Programma Venatorio annuale;

c)      Il 10% per strutture di ambientamento oltre alla eventuale quota stanziata dalla regione con il Programma Venatorio annuale;

d)      Il 25% per spese di Gestione.

6.      E’ data facoltà al C. di G., previo parere favorevole del Collegio dei Sindaci Revisori, apportare, con motivata deliberazione, variazioni alle percentuali di cui sopra.

La delibera deve essere trasmessa entro 30 gg. dall’adozione all’Amministrazione Provinciale per la presa d’atto, condizione di esecutività del provvedimento.

 

Art. 14 - Forniture: Procedure e Disposizioni Generali

1.       Le Forniture sono affidate, nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa, mediante:

·         Gara d’appalto;

·         Licitazione Privata;

·         Appalto Concorso;

·         Trattativa Privata.

2.       Le caratteristiche essenziali della Fornitura sono rese note mediante Bando o Invito;

3.       Il Bando o Invito deve contenere i seguenti elementi:

a)     Natura ed entità delle fornitura, caratteristiche generali;

b)     Denominazione, indirizzo dell’organismo presso cui possono essere chieste informazioni e documenti supplementari;

c)     Il termine di ricezione delle domande di partecipazione;

d)     Indirizzo a cui le domande devono essere trasmesse;

e)     Eventuali condizioni o garanzie richieste;

f)      Condizioni di carattere economico e tecnico che la ditta deve soddisfare;

g)     Criteri che verranno seguiti per l'aggiudicazione della fornitura;

h)     Altre indicazioni.

4.       L’offerta dovrà pervenire, nei tempi e nelle forme indicate dal Bando o dall’Invito.

 

Art. 15 - Quote, Introiti e Ordinativi di Pagamento

(ex art. 3 ed art. 6 Bozza R.I. C. di G. redatto dalla Regione Puglia)

1.      I cacciatori ammessi devono versare entro il 30 giugno la quota individuale di accesso e partecipazione alle spese gestionali dell’ A.T.C. BR/A nella misura predeterminata dalla Regione.

2.      Le quote di partecipazione, gli eventuali contributi etc…. dovranno essere versati sull’apposito c/c postale n° 10206720 intestato a “Comitato di Gestione A.T.C. BR/A”. (Vedi Allegato n° 1)

3.      Il Fondo di Dotazione finanziaria del C. di G. e gli eventuali contributi stanziati dall’Amministrazione Provinciale dovranno essere tenuti o presso il SANPAOLO BANCO DI NAPOLI sull’apposito c/c n° 8836 o presso POSTE ITALIANE sull’apposito c/c n. 10206720.

4.      Gli ordinativi di pagamento dovranno avvenire esclusivamente tramite mandato di pagamento o Assegni Bancari a firma congiunta del Presidente e del Tesoriere, previa delibera del C. di G..

 

Art. 16 - Organismi Settoriali

(ex art. 2 Bozza R.I. C. di G. redatto dalla Regione Puglia)

1.      In seno al C. di G. possono essere formati degli Organismi Settoriali per la trattazione preliminare degli argomenti di competenza del Comitato stesso.

2.      Possono essere chiamati a far parte di detti Organismi esperti esterni senza diritto di voto.

3.      Sono individuati i seguenti Organismi Settoriali:

a)      Gruppi di Lavoro;

b)      Commissione Colture a perdere;

c)      Commissione Miglioramento Habitat;

d)      Commissione Risarcimento Danni.

4.      GRUPPI DI LAVORO.

4.1 I Gruppi di Lavoro, per un massimo di otto componenti, sono presieduti da un Componente del C. di G. che non riveste cariche elettive e coordinati dal C. di G. tramite il Direttore Tecnico e/o il Presidente.

4.2 I Gruppi di Lavoro sono composti da tre Componenti delle Associazioni Venatorie, tre Componenti delle Associazioni degli Agricoltori e due Componenti delle Associazioni Ambientalistiche, che devono essere designati dalle rispettive delegazioni provinciali rappresentate nel C. di G..

4.3 I Gruppi di Lavoro per l’A.T.C. BR/A sono quattro, vengono così a seguito denominati e ciascuno di essi opera sui territori a fianco riportati (Vedi Allegato n° 2):

a)      GRUPPO ZONA NORD : (Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni);

b)      GRUPPO ZONA EST : (Brindisi, Carovigno, Mesagne, S. Michele S.no, S. Vito dei Normanni);

c)      GRUPPO ZONA SUD : (Cellino S. Marco, Erchie, S. Pancrazio S.no, S. Pietro V.co, Sandonaci, Torchiarolo, Torre S. S.na);

d)      GRUPPO ZONA OVEST : (Francavilla F.na, Latiano, Oria, Villa Castelli).

4.4 Le dotazioni dei gruppi di Lavoro, ove necessarie, saranno fornite dall’A.T.C. BR/A.

4.5 Il C. di G. provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa per i Componenti dei gruppi di Lavoro, limitatamente ai rischi derivanti dall’espletamento dei compiti loro attribuiti.

4.6 Le funzioni espletate dai Componenti dei gruppi di Lavoro, sono a titolo gratuito, salvo rimborso spese ai sensi dell’art. 4 comma 12 del R.R. n° 3/99.

4.7 I Gruppi di Lavoro, ai sensi dell’art. 5 comma 1 punto 15, operano limitatamente ai territori di propria competenza, per eseguire censimenti della Fauna Stanziale, proporre la realizzazione di voliere e recinti di ambientamento della fauna, individuare le zone ad alta vocazionalità per effettuare i ripopolamenti.

5.      COMMISSIONE COLTURE A PERDERE – COMMISSIONE MIGLIORAMENTO HABITAT – COMMISSIONE RISARCIMENTO DANNI.

5.1 La Commissione Colture a perdere, la Commissione Miglioramento Habitat e la Commissione Risarcimento Danni sono composte da tre membri del C. di G. di cui uno espleta le funzioni di Presidente e viene eletto all’interno della stessa, e vengono esclusi i componenti che rivestono altre cariche elettive.

5.2 Alla Commissione Colture a perdere e alla Commissione Miglioramento Habitat vengono delegate funzioni consultive, anche mediante visite sul campo, per l’esame preventivo delle pratiche di richiesta di assegnazione degli Incentivi di cui all’art. 10 comma 3 lettera a) del R.R. n° 3/99.

5.3 Alla Commissione Risarcimento Danni vengono delegate funzioni consultive, anche mediante visite sul campo, per l’esame delle pratiche di richiesta di contributi per risarcimento danni di cui all’art. 5 comma 1 punto 6 del R.R. n° 3/99.

5.4 Le Commissioni, coordinate dal Direttore Tecnico, espletano funzioni a loro delegate, nel rispetto della Legislazione vigente, del presente R.I. e dei Regolamenti Settoriali ad esso integranti.

 

Art. 17 - Regolamenti Settoriali

Il C. di G. con delibera apposita approverà i seguenti Regolamenti Settoriali.

a)      Regolamento per l’Assegnazione di Incentivi agli Agricoltori;

b)      Regolamento per l’Immissione di Fauna Selvatica;

c)      Regolamento per l’Ammissione e l’Esercizio dell’attività Venatoria;

d)      Regolamento per l’Assegnazione di Contributi in Conto Danni agli Agricoltori;

e)      Regolamento Strutture di Ambientamento.

Il C. di G. potrà integrare, modificare o annullare i Regolamenti Settoriali con propria delibera.

 

Art. 18 - Riparto del Patrimonio Sociale in caso di scioglimento dell’A.T.C. BR/A

1.      In caso di scioglimento dell’A.T.C. BR/A o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà di pertinenza dell’Amministrazione Provinciale.

 

Art. 19 - Norme Finali

1.      Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano prioritariamente le norme previste dalla Legge Statale n. 157/92, dalla Legge Regionale n. 27/98, dal Regolamento Regionale n. 3/99 e dalle Direttive dell’Amministrazione Provinciale competente per la provincia di Brindisi.

2.      Il presente Regolamento Interno sarà modificato o integrato ogni qualvolta la Regione Puglia apporterà modifiche alla vigente regolamentazione di attuazione di cui all’art. 14 comma 6 della Legge Statale 11 febbraio 1992, n° 157.

 

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